La fiaba del contagio: dalle balle di Pasteur alla pericolosa elettrificazione del pianeta – DISINFORMAZIONE.IT
https://disinformazione.it/202....1/08/02/la-fiaba-del
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La fiaba del contagio: dalle balle di Pasteur alla pericolosa elettrificazione del pianeta – DISINFORMAZIONE.IT
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Reggio Calabria 5 agosto: muoiono altri 5 calabresi AVVELENATI. Però, restando in mano ai COVIDIOTI il trucco del finto TEST del lancio della moneta, il finto tampone per dissimulare l’oppressione, sono stati individuati 164 FINTI POSITIVI. Allora ecco che i morti li fanno rientrare nel trucco del COVIDIOTI, come hanno fatto a Bergamo, a Brescia e in altri posti, in cui i morti avvelenati dai vaccini assassini, E PURE perché sono stati intubati e non si doveva, sono stati fatti passare per morti di COVIDIOTI.
http://www.strettoweb.com/2021..../08/coronavirus-il-b
Monoclonali in arrivo alternati a vaccini per mantenerci malati a vita… – DISINFORMAZIONE.IT
https://disinformazione.it/202....1/07/31/monoclonali-
Avv.Mauro Sandri
*GREEN PASS COME OPPORSI*:
VADEMECUM CONCRETO OPERATIVO PER ESERCENTI E CLIENTI REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL DR.MARIANO AMICI
Il decreto legge n. 105/2021 ha forza di legge. Le norme ivi contenute sono, pertanto, immediatamente operative. Esse prevedono all’art. 3 l’accesso limitatamente alle attività al chiuso relative ai servizi di ristorazione, agli spettacoli, ai musei, alle piscine, alle sagre, alle fiere ai centri termali e centri culturali, alle sale da gioco, nonché ai concorsi pubblici, solo a chi sia stato vaccinato, anche con una sola dose, o a chi abbia effettuato un tampone, anche rapido, entro le 48 ore precedenti. L’entrata in vigore è prevista per il 5 agosto 2021. Tuttavia è essenziale evidenziare che il controllo della documentazione sulla vaccinazione o sul tampone viene delegato ai titolari o ai gestori delle strutture, che vi provvederanno con modalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 9 comma 10.
👉*INDICAZIONI PER I PROPRIETARI ED I GESTORI*👈
Non è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio che disciplina le modalità di verifica dei documenti, in sinergia con quanto previsto dal garante della privacy, per cui, allo stato, non è necessaria alcuna richiesta in tal senso per far accedere i clienti all’interno dei locali. I proprietari ed i gestori si devono astenere dall’effettuare questa richiesta perché, se richiedessero dati sensibili, potrebbero incorrere in denunce penali e risarcimenti danni in sede civile. Quando verrà approvato il protocollo di verifica delle cosiddette certificazioni verdi, vale a dire verrà emanato il DPCM, verrà effettuato un aggiornamento di questo vademecum, e sarà, ovviamente, immediatamente impugnato tale atto in sede di Tribunale Amministrativo.
👉*INDICAZIONI PER I CLIENTI*👈
Stante il fatto che non è stato approvato un protocollo per le modalità di verifica dei c.d. green pass, ciascuna persona ha diritto, ad oggi, e finchè non vi sarà approvazione del citato regolamento, di accedere in qualsiasi luogo senza esibire il certificato di vaccinazione o l’esito di un tampone. Qualora un gestore, a partire dal 5 agosto, in assenza di regolamento delle modalità di richiesta del green pass, dovesse, comunque, richiedere di esibirlo, occorre fargli presente che, ai sensi dell’art. 3 c. 1 n.4 della legge 105/2021, egli non ha tale facoltà. Il mainstream continua, infatti, erroneamente ad affermare che il green pass entrerebbe in vigore il 5 agosto, ma è solo l’astratta previsione che viene ad essere prevista da quella data, ma, nel concreto, nessuna norma limitativa è applicabile fino a quando non verrà emanato il decreto attuativo.
*L’ILLEGITTIMITÀ DEL GREEN PASS ITALIANO PERCHE’ CONTRARIO A QUELLO EUROPEO*
L’entrata in vigore del green pass italiano è prevista per il giorno 5 agosto, mentre il 12 agosto entrerà in vigore il green pass europeo previsto dal Regolamento UE n. 953/2021. Quest’ultimo, all’art. 10, restringe la facoltà di richiesta del green pass solo a favore delle autorità sanitarie e di quelle aeroportuali. Il governo italiano ha introdotto, pertanto, una norma che si discosta da quella europea, concretizzando una violazione di legge che potrà essere opponibile concretamente sia dai proprietari e gestori, sia dai clienti in caso di controlli. Bisognerà far verbalizzare che il DL n. 105/2021 è norma inapplicabile dal 12 agosto prevalendo su di essa l’art. 10 Reg.UE n. 953.
👉*IMPORTANTE AVVERTENZA SUGLI ESENTATI*👈
Sono esentati, ai sensi dell’art. 3 c.1 n. 3 del DL 105/2021, dal green pass, i soggetti esclusi per età della campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Anche questa circolare non è stata ancora emanata, per cui ciascuno può accedere a qualsivoglia locale od evento senza che possa essere verificato il green pass, in quanto può dichiarare di essere soggetto esente. Il titolare e/o il gestore deve far entrare.
Infermieri e medici in Francia si alzano contro i carnefici! »Sguardo chiaro
http://clearlook.unblog.fr/202....1/08/04/soignants-et