#sperimentazione #terapiagenica
https://www.studiocataldi.it/a....rticoli/45197-vaccin
*"Sotto il profilo giuridico, i trattamenti de quibus sono classificabili come "farmaci per terapie avanzate", e precisamente "#medicinali di #terapia #genica" ai sensi dell'art.2 lett.a) del regolamento ue 1394-2007 e direttiva ce 83-2001 parte IV allegato I paragrafo 2 e segg., poichè a) "[contengono] una sostanza attiva che contiene a sua volta o consiste di un acido nucleico ricombinante usato sugli esseri umani o ad essi somministrato"; b) "il suo [loro] effetto terapeutico profilattico o diagnostico è direttamente collegato alla sequenza di acido nucleico ricombinante in esso [essi] contenuta o al prodotto dell'espressione genica di tale sequenza*.
*Sulle determine AIFA di confezione del farmaco elencate nella tabella a pag.1, emesse ex art.18 del regolamento ue 726-2004 e art.40 comma II della direttiva ce 83- 2001, le quali devono essere disapplicate, con la conseguenza che **i suddetti farmaci genici, abusivamente classificati come "vaccini", non possono e non potevano ab origine essere prodotti, confezionati (cosiddetto «fill and finish») e quindi distribuiti in Italia;***
*II) sullo stesso art.4 del d.l. 44-2021, in quanto una norma interna non può obbligare i cittadini di uno Stato membro a subire l'inoculo di "medicinali falsificati" ai sensi dell'art.1 n.33 della direttiva ce 83-2001, autorizzati in palese violazione del diritto eurounitario*"
Qualunque Giudice perseveri nell'ignorare tutto ciò è, evidentemente, complice di questa mattanza.
Grazie al Collega Francesco Cinquemani.
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