«L'art.24 del Codice di Protezione Civile recita che lo stato di emergenza nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12». E questo perché «le restrizioni coattive dovrebbero seguire la via giurisdizionale che in esso si indica. In assenza di simili garanzie, un domani per “motivi di sicurezza” si potrà procedere a limitare la libertà della persona invocando la tutela di qualsiasi altro “valore”». Massimo Cacciari, La Stampa

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